Buoni pasto come diritto degli Smart worker

Buoni pasto come diritto degli Smart worker

Arriva dall’Agenzia delle Entrate la conferma: i ticket spettano anche ai lavoratori agili.

 

Il 2020, con la pandemia di Covid-19, ha apportato tante novità al mondo del lavoro. Quella che più ha stravolto i lavoratori di tutto il Paese è stata sicuramente l’introduzione dello Smart (o meglio Remote) working. Un nuovo modo di lavorare imposto dalle misure di distanziamento sociale previste per limitare i contagi di Coronavirus. Da un giorno all’altro le aziende hanno dovuto riorganizzare le loro attività per adeguarle alla modalità agile, ma molti sono stati i dubbi sulle pratiche amministrative; per esempio l’attribuzione dei buoni pasto.

 

Se, infatti, l’articolo 20 del D.lgs 81/2017 riconosce pari diritti economici e normativi ai lavoratori agili e a quelli di sede; il Tribunale di Venezia ha di recente negato il diritto di ricevere buoni pasto agli smart worker in quanto trattamento ‘aggiuntivo’, non necessario per svolgere l’attività lavorativa (1069/2020). A risolvere il disguido è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con una Risposta all’interpello (956-2631/2020) in cui ha confermato il regime agevolativo dei buoni pasto anche a chi lavora da remoto.

 

Da remoto o in presenza, a tempo pieno o part time

 

Durante l’orario di lavoro, specifica l’Amministrazione, il pasto è una necessità; dunque il Legislatore sposa il desiderio delle aziende di erogare misure volte a coprire le esigenze alimentari dei propri dipendenti, inserendole nel regime agevolato. Il Tuir (articolo 51, comma 2, lettera c), infatti, comunica la non tassabilità per tutte “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto”; senza specificare quali siano le forme ‘alternative’. I buoni pasto sono assimilabili ai servizi sostitutivi di mensa e, pertanto, sono esenti nei limiti di non imponibilità previsti (quattro euro per i buoni cartacei e otto euro per quelli elettronici).

 

Nella Risposta, l’Agenzia delle Entrate ha poi ripreso il Dm 122/2017, che estende il diritto ai buoni pasto anche ai dipendenti assunti part time, inclusi coloro che – secondo l’articolazione dell’orario previsto – non hanno la pausa pranzo. Un chiarimento, dunque, che tiene conto del fatto che la ‘nuova modalità di lavoro’ è solo una delle forme in cui si sta evolvendo il mondo del lavoro, caratterizzato da orari e modalità sempre più ‘flessibili’.

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francesca.albergo@este.it