I benefici fiscali della previdenza complementare per il lavoratore

I benefici fiscali della previdenza complementare per il lavoratore

I vantaggi a livello tributario di un fondo pensione riguardano anche il risparmio previdenziale. Quali agevolazioni può ricevere chi sceglie forme pensionistiche alternative?

 

 

Tra i motivi di appeal della previdenza complementare per il lavoratore nell’ambito di un piano di welfare vi è la previsione normativa di significativi benefici fiscali. Va infatti sottolineato come il risparmio previdenziale sia la espressione di risparmio che gode dei maggiori vantaggi dal punto di vista tributario nel nostro ordinamento, in considerazione della finalità sociale che interpreta: sostenere il tenore di vita in età senile in combinazione sinergica con la prestazione che verrà erogata dal sistema previdenziale di base.

 

Partendo dalla fase del versamento, i contributi versati a un fondo pensione sono deducibili dal reddito complessivo tassato con l’Irpef ordinaria fino a un importo massimo di 5.164,57 euro l’anno. Tale plafond può arrivare a 7.746,86 per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 per poter recuperare la deducibilità non utilizzata appieno nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

 

Le agevolazioni del risparmio fiscale

 

Il regime di deduzione comporta un risparmio fiscale pari all’aliquota marginale Irpef e alle addizionali applicabili al singolo contribuente, aliquote sensibilmente più alte della detrazione al 19% prevista per gli oneri detraibili.

 

Ai fini del raggiungimento del limite di deducibilità non si computano le quote di trattamento di fine rapporto che possono essere trasferite a un fondo pensione in regime di neutralità fiscale per qualsiasi importo.

 

Anche le somme versate a un fondo pensione ma destinate alla copertura di prestazioni accessorie assicurative per premorienza, invalidità permanente e long term care (non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana) beneficiano del più vantaggioso regime di deduzione dal reddito complessivo; tali coperture se stipulate direttamente con una compagnia assicurativa godono del meno favorevole regime di detrazione dall’imposta lorda con la nuova riduzione applicabile ai contribuenti con redditi superiori ai 120mila euro.

 

Va anche evidenziato come si preveda la possibilità, sempre entro il plafond annuo dei 5164,57 euro annui, di dedurre anche i contributi versati a una forma pensionistica complementare nell’interesse di persone fiscalmente a carico. Nel caso in cui si versino contributi in misura superiore al limite di deducibilità previsto (5.164,57 euro annui), si è tenuti a comunicare alla forma pensionistica complementare l’entità dei contributi versati e non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento stesso, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, al fine di non assoggettarli a tassazione al momento dell’erogazione delle prestazioni.

 

La tassazione dei rendimenti

 

Andando alla tassazione dei rendimenti, il risultato netto maturato dal fondo pensione è soggetto a un’imposizione annuale di tipo sostitutivo delle imposte sui redditi mediante l’applicazione di un’aliquota del 20% (e non del 26% come per gli altri redditi di natura finanziaria). L’ammontare dei redditi da titoli pubblici ed equiparati è soggetto a una tassazione sostanziale del 12,50.

Last but not least, dal 2007, le prestazioni pensionistiche (in capitale o in rendita), le anticipazioni per spese sanitarie e i riscatti parziali o totali sono soggette a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari per i quali l’aderente non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

 

Per le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione prima casa, anticipazioni per ulteriori esigenze e riscatti immediati per cause diverse, l’aliquota della ritenuta è sempre del 23% (comunque generalmente inferiore all’aliquota di deduzione dei contributi che può arrivare al 43% oltre addizionali comunali e regionali).

 

La base imponibile di qualunque prestazione è data dal loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta (al netto principalmente di eventuali contributi non dedotti comunicati al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo e dei rendimenti finanziari già tassati in capo alla forma pensionistica complementare) e ai redditi esenti (per esempio i Premi di risultato destinati a previdenza complementare o rendimenti da ‘investimenti qualificati’).

 

Va infatti ricordato che nel caso di conferimento al fondo pensione di un premio di risultato, l’iscritto a un fondo pensione con reddito di lavoro dipendente di importo non superiore 80mila euro beneficia di un regime di esenzione permanente sia in fase di versamento al fondo pensione che all’atto dell’erogazione di una prestazione pensionistica complementare.

 

* Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare

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