La previdenza complementare nel futuro welfare della Pa

La previdenza complementare nel futuro welfare della Pa

Nell’ambito del ‘welfare contrattuale che verrà’, particolare rilevanza hanno i fondi pensione del pubblico impiego, al momento ancora in numero ridotto

 

L’universo del pubblico impiego è in febbrile movimento. La riforma della Pubblica amministrazione (Pa) è infatti uno dei punti fondamentali che devono essere affrontati, alla luce delle raccomandazioni di Bruxelles, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che il nostro Paese ha presentato alla Commissione europea e che è stato approvato all’interno del corposo piano di aiuti Next Generation Eu.

 

In questa prospettiva di recente è stato firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta e dai sindacati confederali il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale cui deve far seguito la stagione dei rinnovi contrattuali.

 

Uno dei profili di maggiore novità e rilevanza del Patto è rappresentato dal fatto che si concorda sulla necessità di implementare gli istituti di welfare contrattuale, anche con riguardo al sostegno alla genitorialità con misure che integrino e implementino le prestazioni pubbliche, le forme di previdenza complementare e i sistemi di premialità diretti al miglioramento dei servizi, estendendo anche ai comparti del pubblico impiego le agevolazioni fiscali previste per i settori privati a tali fini.

 

Nell’ambito del ‘welfare contrattuale che verrà’, particolare rilevanza avranno allora i fondi pensione del pubblico impiego al momento ancora in numero ridotto e con un livello di adesione ancora non pienamente sviluppato. Ma quale è il punto di partenza della previdenza complementare nel pubblico impiego?

 

Le specificità legate alle norme e al rapporto di lavoro

 

Al momento nella Pa sono attivi due fondi pensione, Espero, rivolto al comparto della scuola, e Perseo Sirio, destinato ai dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Epne, dell’Enac, del Cnel, delle Università e dei Centri di Ricerca e Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, delle Federazioni Sportive, del Coni. I dipendenti pubblici residenti in regioni dove sono presenti fondi pensione territoriali (Laborfonds in Trentino Alto Adige, Solidarietà Veneto in Veneto e Fondemain in Valle d’Aosta) possono poi aderirvi su base collettiva.

 

Da sottolineare come il meccanismo di funzionamento della previdenza complementare si caratterizza per alcune specificità che dipendono sia dalla particolarità del rapporto di lavoro sia dalla peculiarità normativa. Nel primo caso si evidenzia che il Trattamento di fine rapporto (Tfr) trasferito al fondo pensione è per esempio accantonato come posta virtuale presso l’Inps e rivalutato in base all’andamento di un paniere sintetico di fondi pensione rappresentativi del mercato e non versato materialmente.

 

Rispetto alla normativa, si ricorda che ai fondi pensione del pubblico impiego si applica infatti ancora la normativa originaria della previdenza complementare (D.lgs 124/93) con la distinzione tra pensione integrativa di anzianità e di vecchiaia, il limite di trasferimento della posizione individuale triennale e non biennale – come invece accade per i fondi pensione per così dire ‘adeguati’ alla nuova disciplina (D. lgs 252/2005) – differenti previsioni in materia di anticipazioni e riscatto.

 

Si determina così la situazione paradossale per cui un dipendente pubblico che aderisce su base collettiva al suo fondo pensione di categoria (Espero o Perseo Sirio che avevano al 30 settembre 2020 circa 100mila e 75mila iscritti) si trova regolamentato da una disciplina; se aderisse anche a una forma pensionistica individuale (vale a dire fondi pensione aperti e Piani individuali pensionistici, Pip), considerando come il nostro sistema preveda la possibilità di un accesso multiplo a previdenza complementare, si trova disciplinato da una differente normativa. Dal punto di vista fiscale è stata invece realizzata dal 2018 una omogeneizzazione con l’applicazione per entrambe le tipologie delle stesse regole che giova ripercorrere brevemente.

 

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile con il limite annuo dei 5.164,57 euro, si prevede la tassazione dei rendimenti con aliquota del 20% e le prestazioni (100% sotto forma di rendita o al massimo 50% sotto forma di capitale e 50% comunque sotto forma di rendita) che sono soggette a una imposta sostitutiva del 15% che si riduce dello 0,30 per ogni anno di durata superiore al 15esimo con un prelievo minimo del 9%).

 

Ampliare le forme pensionistiche ai comparti sprovvisti

 

Si ragiona allora su come rilanciare le adesioni ai fondi pensione del pubblico impiego partendo da un ampliamento delle forme pensionistiche disponibili anche per i comparti che ne sono ancora sprovvisti. È in agenda poi la riflessione sulla applicazione anche ai dipendenti pubblici del meccanismo del silenzio assenso che è in stand by dall’entrata in vigore della nuova normativa previdenziale avvenuta nel lontano 2007.

 

Un primo significativo passo con riferimento a tale profilo è stato compiuto con la recente ipotesi di accordo sottoscritto dall’Aran e dalle rappresentanze sindacali sulle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche mediante il silenzio-assenso. Così come già previsto nel settore privato, l’accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta “adesione tacita”).

 

Come è stato recentemente sottolineato poi da Assofondipensione, l’Associazione di categoria dei fondi pensione negoziali, nell’ambito di una audizione parlamentare, è necessario estendere ai dipendenti della Pubblica amministrazione, iscritti a forme di previdenza complementare, la disciplina fiscale delle prestazioni maturate nel periodo dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 ai sensi del D.lgs 252/2005 e la possibilità di conferire al fondo pensione il premio di produzione.

 

*Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare.

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