Previdenza, pace contributiva e welfare aziendale

Previdenza, pace contributiva e welfare aziendale

La possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione può rivelarsi uno strumento a disposizione delle aziende per sostenere l’uscita del lavoratore. Ma come funziona questo strumento?

 

 

Come incrementare la propria futura pensione di base nel metodo di calcolo contributivo? Un utile strumento, di recente introduzione nel nostro ordinamento, sia pure in via sperimentale e ancora poco conosciuto, è quello della “pace contributiva”. Un nuovo istituto che può inserirsi nella prospettiva di un piano di welfare aziendale.

 

Partendo dall’individuazione del che cosa sia la pace contributiva, va evidenziato come è la facoltà (concessa a lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti alla gestione separata) di riscattare, ai fini della pensione, periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

 

La domanda, limitata al triennio 2019-21, può essere presentata fino al 31 dicembre 2021. Deve trattarsi cioè di periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati.

 

Non è richiesto che i contributi siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto, pertanto, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno di essi, sempre che risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge.

 

Possibile riscatto dei periodi non coperti

 

Più nello specifico si ha la facoltà di riscattare periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento del mercato del lavoro, periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione, periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

 

L’onere sarà determinato con il meccanismo del calcolo a ‘percentuale’. Si dovrà, quindi, applicare l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto, mentre la base di calcolo dell’onere sarà data dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo da riscattare. La rivalutazione del montante individuale dei contributi avrà effetto dalla data della domanda di riscatto.

 

Va anche evidenziato come sia possibile sia versare il costo in unica soluzione sia beneficiare della rateizzazione in massimo 120 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi. In caso di interruzione del versamento dell’onere sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

 

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa qualora i contributi da riscatto siano necessari per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o siano determinanti per l’autorizzazione ai versamenti volontari.

 

Aumentare il montante contributivo della pensione

 

Quali sono le utilità previdenziali? Soprattutto quella di incrementare il montante contributivo e quindi elevare la possibilità di un trattamento previdenziale più consistente. Nel metodo di calcolo contributivo integrale un montante più consistente apporta anche un beneficio potenziale in termini di età pensionabile essendo contemplato un ulteriore canale di accesso alle prestazioni, basato sull’età anagrafica (20 anni) e sulla disponibilità di un capitale accumulato tale da alimentare una rendita pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale.

 

Ulteriore beneficio è rappresentato poi dal ‘comprare tempo’ incrementando l’anzianità contributiva. Va poi ricordato come l’onere versato è detraibile al 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo.

 

È importante sottolineare come per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo. In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore.

 

*Lorenzo Giuli è un esperto di previdenza complementare

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