Il welfare aziendale si allarga a stagisti e lavoratori somministrati

Il welfare aziendale si allarga a stagisti e lavoratori somministrati

I flexible benefit possono essere offerti anche a stagisti e lavoratori somministrati, a patto che rientrino in una categoria di lavoratori. A fare chiarezza sul tema è stata l’Agenzia delle Entrate, che in un interpello di fine gennaio 2019 ha ampliato l’ambito di applicabilità potenziale delle misure di welfare aziendale.

 

La questione è stata sdoganata: il welfare aziendale può essere offerto non solo ai dipendenti, ma anche a stagisti e lavoratori somministrati (pure nell’ottica di ottimizzare i costi aziendali), purché però la società riconosca il welfare a categorie di lavoratori e mai ad personam.

 

Questo è quanto stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta all’interpello 10 del 25 gennaio 2019 che, di fatto, si pone in linea con una serie di recenti chiarimenti interpretativi dell’amministrazione finanziaria che stanno progressivamente ampliando l’ambito di applicabilità potenziale delle misure di welfare aziendale e la portata dei conseguenti vantaggi fiscali per aziende e lavoratori.

 

Tuttavia, i chiarimenti forniti hanno confermato anche la necessità per le società di anteporre, all’introduzione di forme di welfare aziendale, una puntuale individuazione delle categorie di beneficiari – qualora non si operi nei confronti di tutti i dipendenti – con il rischio di dover rendere imponibili le misure di welfare ai lavoratori.

 

In particolare, nell’istanza di interpello, una società aveva prospettato all’amministrazione finanziaria l’intenzione di introdurre, al fine di incrementare il livello di soddisfazione dei propri dipendenti e di ottimizzare i costi aziendali, un piano di welfare rivolto, in misura differenziata, a specifiche categorie di lavoratori, tra cui quella degli “addetti alla sala”. In questa categoria l’azienda avrebbe voluto includere – al pari di 12 altri lavoratori dipendenti – anche un lavoratore in somministrazione a tempo determinato e uno stagista extracurriculare percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

L’organizzazione ha quindi chiesto di sapere se fosse possibile “applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito di lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) anche a favore dei titolari di reddito di lavoro assimilato al lavoro dipendente nonché al lavoratore in somministrazione”. A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole in relazione a entrambi i lavoratori.

 

Con riferimento allo stagista extracurriculare, la riposta favorevole si è basata sul fatto che l’articolo 52 del Tuir, per la determinazione del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, rinvia alle disposizioni dell’articolo 51 del Tuir, che fissa i criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente e riconosce espressamente l’esenzione fiscale del welfare aziendale.

 

Con riferimento, invece, al lavoratore somministrato, il via libera si è basato sul riconoscimento del fatto che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata, anche questi è titolare di reddito di lavoro dipendente […] la cui base imponibile è determinata ai sensi dell’articolo 51 del Tuir”.

 

Occorre tuttavia precisare che le risposte fornite hanno avuto, come presupposto, il riconoscimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del fatto che i lavoratori “addetti alla sala” – tra cui la società interpellante ha voluto includere anche lo stagista e il lavoratore in somministrazione – possono effettivamente configurarsi come “categoria di dipendenti” e che, di conseguenza, possono legittimamente essere destinatari di misure di welfare aziendale beneficiando dei connessi vantaggi fiscali.

 

Il welfare aziendale trova dunque sempre più ampia applicazione, ma è chiaro che non può mai rappresentare un vantaggio riconosciuto ad personam: a tal fine, è fondamentale che le società operino attentamente una verifica ex ante di quelli che saranno in concreto i beneficiari dell’iniziativa aziendale.

 

L’articolo è stato scritto da:
* Donatella Cungi è partner dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e guida il team dedicato al welfare aziendale
* Diego Paciello è Responsabile dell’Area fiscale, Welfare, Compensation and Benefits dello studio Toffoletto De Luca Tamajo

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