Welfare aziendale, erogazioni di natura ‘speciale’

Welfare aziendale, erogazioni di natura ‘speciale’

La recente Circolare 7 dell’Ispettorato nazionale del lavoro  fa chiarezza sulla natura di beni e servizi erogati dalle aziende in rapporto al reddito dovuto al dipendente. In ragione di una proporzionalità ragionevole tra welfare e stipendio.

 

Le erogazioni in welfare aziendale sono di natura “speciale”. A ribadirlo è stato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare 7 del 6 maggio 2019.

 

Il provvedimento indica la corretta applicazione del comma 1175 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, e stabilisce che il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi – requisito fondamentale per accedere ad agevolazioni normative e contributive – deve essere valutato, in sede ispettiva, considerando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente e non esclusivamente limitandosi alla verifica della corretta applicazione delle norme contrattuali.

 

Ne discende che, qualora in sede ispettiva venisse riscontrato che il datore di lavoro ha effettuato erogazioni ai propri dipendenti non equivalenti ovvero superiori ai trattamenti economici previsti dagli accordi e contratti collettivi applicati in azienda, lo stesso perderà eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

 

In tale contesto, la Circolare 7 precisa ulteriormente che “la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tener conto di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come per esempio avviene per il cosiddetto welfare aziendale)”.

 

Con la Circolare 7, pertanto, l’Ispettorato ha confermato che, a seguito di verifica, gli Ispettori potranno sanzionare quei datori di lavoro che, erroneamente o volontariamente, hanno proceduto a trasformare trattamenti retributivi in flexible benefit allo scopo di fruire di trattamenti normativi e contributivi agevolati.

 

In pratica, l’Ispettorato ha rimarcato quanto sancito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28/E del 15 giugno 2016, nella quale veniva affermato che i beni e servizi erogati dal datore di lavoro in welfare e rientranti nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, “sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione”.

 

Come osservato da Assonime nella Circolare 24/2016, l’Agenzia delle Entrate, con questa interpretazione restrittiva, ha voluto ribadire che la retribuzione ha natura essenzialmente monetaria e che ci deve essere una ragionevole proporzionalità tra la componente di retribuzione erogata sottoforma di beni e servizi welfare e la componente erogata in denaro.

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