Il punto sulla Riforma del Terzo settore

Il punto sulla Riforma del Terzo settore

 

Un provvedimento complesso che ha richiesto tempo e che ancora ne richiederà.  L’avvocato Luca Degani, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  parla con Tuttowelfare.info delle sue finalità e dei punti ancora in sospeso.

 

 

Avvocato Luca Degani

Sono passati quasi due anni da quando è stata approvata la legge delega n. 206 del 6 giugno 2016, quella che dovrebbe riformare concretamente tutta la normativa vigente su Onlus ed enti del Terzo Settore. Si tratta di una riforma che ha incontrato critici soprattutto tra quelle forze politiche uscite rafforzate dalle elezioni del 4 marzo, Lega e Movimento 5 Stelle in testa, e che ancora deve compiere passi importanti, ma che quando sarà pienamente attiva porterà novità fondamentali. Perché le imprese sociali possano diventare a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore, accedendo ai vantaggi fiscali conseguenti, bisogna però attendere la costituzione del Registro Unico, elemento fondamentale di tutta la nuova normativa.
A fare il punto con Tuttowelfare.info sullo stato dell’arte della riforma è l’avvocato Luca Degani, membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. «La riforma è ancora in sospensione sulla parte fiscale», spiega Degani. «Dal primo gennaio è efficace la parte della legge “Più dai meno versi”, che comporta un aumento della deducibilità per tutti quei soggetti qualificabili come ETS (Enti del Terzo settore), ma al momento e fino alla creazione del Registro Unico, gli enti a cui si rivolge questa norma sono solo le ONLUS, le ODV (Organizzazioni di Volontariato), le APS (Associazioni di promozione sociale) e le Cooperative Sociali». Insomma, di strada da fare ce n’è ancora parecchia e si attende anche il parare dell’Unione Europea per quanto riguarda la fiscalità delle imprese sociali e delle ETS non commerciali e commerciali nel complesso del titolo X del decreto legislativo 117 del 2017. Il risultato è che «l’effetto fiscale tributario nell’immediato è pressoché nullo e nel futuro l’impatto sarà importante sulle Cooperative sociali, che avranno la fiscalità dell’impresa sociale, mentre ancora bisogna capirà cosa accadrà con le Onlus non ODV e non APS».

 

Gli ostacoli non sono finiti

 

È evidente come si tratti di una riforma lunga che ha già dovuto superare numerosi ostacoli e che altri ancora ne dovrà superare: «Si tratta di una riforma che ha presupposto una lettura della disciplina comunitaria maggioritaria e formalmente adeguata, che prevede che non ci possano più essere le presunzioni legali di non commercialità delle attività svolte dagli enti senza scopo lucro che era la colonna portante della disciplina previgente» prosegue Degani, «Prima l’idea era che se io faccio del bene agli altri senza scopo di lucro, non pago le tasse. Ora la prospettiva è mutata: se io faccio senza scopo di lucro delle attività collettive, se sono un’impresa sociale, non pago tasse anche se produco servizi, altrimenti mi qualificherò come Ente del Terzo Settore senza che io faccio una significativa attività di rilevanza economica». A cambiare è lo stesso concetto di Terzo Settore: «Non c’è più una visione esclusivamente solidaristica per il benessere di persone in difficoltà, ma la volontà di creare un Terzo Settore che vuole vivificare la comunità locale, dare maggiore attività di interessa generale alla cittadinanza». Così sono Terzo Settore anche la scuola, l’università, le energie alternative, «Se prima l’impronta era più vicina ai concetti caritatevoli e una visione cristiano-laica sulla scorta del pensiero di Benedetto Croce, ora si cambia approccio e si cerca di creare valore per la comunità».

 

La qualità della vita in primo piano

 

A fare da motore al Terzo Settore, dunque, non è più la carità ma la qualità della vita, «per questo si cerca di far rientrare nella fiscalità agevolata attività fondamentali come la sanità, la scuola, l’università, senza individuare un destinatario che ne abbia particolarmente bisogno perché portatore di una situazione di svantaggio. Un’ottica, quella post moderna, che aumenta anche il contratto sociale in un contesto di Weltanschauung comune».
In questo contesto, con l’ingresso delle imprese sociali nel Registro delle ETS, si pone con risalto crescente il problema dell’accountability. Per questo l’articolo 14 del Codice prevede l’obbligo di pubblicare il bilancio sociale per tutti gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori al milione di euro, un elemento che resta facoltativo fino all’approvazione del decreto sulle linee guida da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un discorso di trasparenza che secondo Degani «non può dirsi negativo a meno di eccessi di burocratizzazione, perché l’idea del bilancio sociale serve a rendere trasparente all’esterno ciò che si fa rispettando quelle regole di non lucratività che sono imposte per legge e non sono molto diverse dalle precedenti».

 

Nessuna nuova risorsa

 

Sul fronte risorse, non ne sono state stanziate di nuove, ma sono semplicemente stati ripartiti i fondi già previsti per gli ODV e le APS per tutte le realtà previste dagli articoli 82 e seguenti della nuova normativa, «anche se bisogna dire, a favore del governo, che applicare la legge del “più dai meno versi” può essere già un passo importante per garantire maggiormente quei soggetti che ricevono una cospicua quantità di risorse da parte di donatori privati».
Cambierà anche il 5×1000, oggetto di un decreto legislativo autonomo – il 111 – che ne prevede una strutturazione migliore, un finanziamento triennale in misura significativa e una semplificazione del processo di trasferimento agli enti beneficiari con una platea che comprenderà tutti gli ETS eccezion fatta per le imprese sociali.
Il tutto, ovviamente, dovrà affrontare il vaglio del nuovo governo, con scenari che possono variare a seconda delle tempistiche: «La linea di demarcazione perché un governo possa agire con modifiche senza passare dal parlamento è la fine di luglio» spiega Degani, «ma al di là del governo, il parlamento nuovo può cambiare parti della riforma che necessita ancora di alcuni atti attuativi, ma l’unico atto attuativo forte è la costituzione del Registro Unico del Terzo Settore, senza il quale gli ETS restano quelli che sono stati fino ad ora e il potenziale riformatore della nuova normativa è molto limitato». Si tratta di una vera corsa contro il tempo, perché il limite posto agli ETS per scegliere la loro denominazione sociale modificando i loro statuti è quello di febbraio 2019: «Se devo dare una tempistica per l’istituzione del Registro Unico che sia basata sulle mie sensazioni è il primo semestre del 2019, se si dovesse andare oltre febbraio ci vorrà una norma che proroghi la data per la modifica degli statuti».

 

 

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