Il Decreto pensioni e le novità per il welfare aziendale

Il Decreto pensioni e le novità per il welfare aziendale

Il ruolo del welfare aziendale in materia di reddito di cittadinanza e anticipo pensionistico.
Anche il mondo del welfare aziendale – attraverso gli enti bilaterali – farà la sua parte nel reddito di cittadinanza e, soprattutto, nell’ anticipo pensionistico di Quota cento. Su spinta dell’economista Alberto Brambilla, consigliere per le materie sociali della presidenza del Consiglio, il governo – nel decreto che regola i due provvedimenti sociali, ha sdoganato e riconosciuto un ruolo al settore, di fatto appena sfiorato (se non dimenticato) nell’ultima manovra. Nel nuovo sussidio contro la povertà e la disoccupazione sarà uno dei soggetti erogatori di formazione specializzata; nell’anticipo pensionistico allargherà il perimetro di azione in un’attività già svolta con l’Ape volontaria, facilitando l’uscita di chi non ha ancora maturato i requisiti pensionistici.
Per quanto riguarda il reddito, nella prima versione del testo del provvedimento erano citati sia gli «Enti bilaterali» sia i «Fondi interprofessionali di formazione continua». In quella definitiva, invece, si è scelta una versione più generica, infatti si parla di «enti di formazione accreditati» secondo l’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Cioè registrati presso il registro dell’Anpal. Fatto sta che questi soggetti, stipulando «un’intesa presso i Centri per l’impiego o i soggetti privati accreditati» saranno tra gli erogatori delle attività del cosiddetto «Patto di Formazione», che «garantiscono al beneficiario (del reddito, ndr) un percorso formativo o di riqualificazione professionale». Un modulo che «deve essere definito sulla base dei più alti standard di qualità della formazione adottati dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca».

Un business da mezzo miliardo di euro

Il business, secondo gli esperti e guardando anche ai fondi stanziati dal governo per il reddito, potrebbe anche superare il mezzo miliardo di euro. Anche perché sul fronte della formazione mirata al ricollocamento gli enti bilaterali hanno competenze maggiori dei Centri per l’impiego o degli enti accreditati dalle Regioni, più focalizzati sull’ingresso degli under26 nel mondo del lavoro. Se non bastasse, il decreto prevede un’altra forma di remunerazione: infatti «se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di RdC ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo, gli Enti ottengono un contributo, anche sotto forma di sgravio contributivo, pari alla metà della differenza tra 18 mesi, e i mesi già usufruiti dal beneficiario di RdC». Che cresce di una mensilità, se a trovare un posto sono «donne e soggetti svantaggiati».

Previdenza, si ampia il ruolo degli enti bilaterali

 

Sul versante pensionistico il decreto amplia il ruolo degli enti bilaterali sul versante della previdenza integrativa nel primo pilastro, in parte già sperimentato nell’Ape volontaria, cioè l’anticipo erogato con il cosiddetto prestito pensionistico. In Quota cento (con l’uscita anticipata dal mondo del lavoro a 62 anni di età e 38 anni di contribuzione, quindi oltre 5 anni prima di quanto impone la Fornero), viene previsto che i «Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale», possano «erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l’eventuale opzione per l’accesso alla pensione Quota cento di cui alla presente legge, nei successivi tre anni».
In poche parole, gli enti bilaterali finanziano con le loro risorse il pagamento dei contributi non versati dagli iscritti, che non hanno compiuto 59 anni e non hanno raggiunto la contribuzione minima. Per la precisione, il decreto chiarisce che questa facoltà viene consentita solo se prevista negli accordi contrattuali tra aziende e sindacati. Ma soprattutto riguarda il «versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà».
Sempre il decreto facilita a riscattare i periodi di studio e lavoro che non hanno visto contribuzione. In quest’ottica si può finanziare l’operazione anche con i bonus aziendali. Si legge, infatti nel testo, che il riscatto «può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso».

About the Author /

4@mediainteractive.it