I fringe benefit nel 2020: chi potrà beneficiarne e in che modo

I fringe benefit nel 2020: chi potrà beneficiarne e in che modo

Il mondo del welfare è in costante evoluzione, e Tuttowelfare.info – come sanno bene i nostri lettori – si presenta come un autorevole spazio all’interno del quale il lettore può trovare approfondimenti legati all’attualità, ai casi più significativi, all’evoluzione delle normative. Anche grazie a un network di esperti che tengono vivo il confronto e l’analisi su questi temi.

 

Temi su cui i lettori possono contattare la redazione di Tuttowelfare.info, per fare domande o chiarire dei dubbi, scrivendo all’indirizzo: redazione@tuttowelfare.info. Come è successo in questo caso, pubblicando una lettera di un lettore che ha chiesto delucidazioni su un aspetto fiscale relativo al decreto legge 104 del 2020, il cosiddetto Dl Agosto, che tra le misure per sostenere le imprese e i lavoratori ha raddoppiato la quota esentasse per i fringe benefit (la somma di beni e servizi erogabili dall’azienda, per l’anno 2020, è passata da 258,23 euro a 516,46 euro).

 

Buongiorno, 

se possibile vorrei approfittare della Vs. preparazione in merito all’aumento dei fringe benefit previsto dal decreto Agosto ed in merito al quale avete scritto l’articolo; si parla di fringe benefit riconosciuti nel periodo di imposta 2020, quindi quelli distribuiti ai dipendenti nel 2020 ma relativi all’anno lavorativo passato (2019) come vanno considerati ? A 258 euro o 516 ? Grazie in anticipo per la cortese risposta. 

Distinti saluti
Lettera firmata

 

Solo i beni e servizi che i lavoratori percepiranno materialmente nel 2020 possono beneficiare della novità

 

Per rispondere alla domanda, ci siamo rivolti a Diego Paciello, Responsabile dell’area fiscale, Welfare, Compensation and Benefits di Toffoletto De Luca Tomajo e Soci, nonché esperto del network di Tuttowelfare.info e autore dell’instant book di prossima pubblicazione dal titolo I Premi di risultato 2020. Se e come modificarli alla luce della Risoluzione 36 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate (Le guide di Tuttowelfare, 2020).

 

Innanzitutto, la nuova previsione del decreto Agosto, secondo Paciello, può ovviare ai limiti normativi che durante la fase emergenziale hanno talvolta limitato le aziende nel supportare i dipendenti. Infatti, in ragione delle stringenti regole che disciplinano il welfare aziendale, non è stato possibile né prevedere erogazioni ad personam né riconoscere importi rilevanti in beni e servizi diversi da quelli espressamente ammessi dal Legislatore, che hanno finalità socio assistenziale (come, per esempio, i contributi per il baby-sitting) ma che, talvolta, non sono utili per compensare una riduzione del reddito (come nel caso di cassa integrazione).

 

Da un punto di vista pratico, però, la novità in questione interessa sia le imprese che hanno già in implementato piani di welfare nel 2020 (o che nel 2020 stanno consentendo la conversione in welfare del Premio di risultato maturato in anni precedenti), sia le imprese che intendono introdurre nuovi piani: le prime si potranno attivare per rendere noto ai dipendenti la nuova soglia di non imponibilità, aggiornando nel caso in piani in essere. Le seconde potranno valutare, a seconda delle circostanze, se convenga istituire nuovi piani di natura liberale, tramite regolamento aziende oppure accordo sindacale, tenendo anche in considerazione i differenti regimi di deducibilità dei costi dal reddito di impresa.

In ogni caso, è fondamentale evidenziare che soli i beni e servizi che i lavoratori percepiranno materialmente nel 2020, secondo il consueto criterio di cassa applicabile alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, potranno beneficiare dell’incremento della soglia di non imponibilità: è quindi opportuno che le imprese si preparino ad attivarsi quanto prima per sfruttare l’opportunità che il decreto Agosto offre.

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