Aiwa promuove il Legislatore sul welfare, ma serve di più

Aiwa promuove il Legislatore sul welfare, ma serve di più

L’undicesima Commissione della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato), ha richiesto l’audizione informale di rappresentanti Aiwa su disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività.

 

Erogare i Premi di produttività (Pdr) in welfare – e non in moneta – e integrare la funzione assistenziale del welfare fuori e dentro l’azienda, anche per gli animali domestici: sono alcuni dei suggerimenti che l’Associazione italiana welfare aziendale (Aiwa) ha messo sul tavolo della XI Commissione della Camera dei deputati (Lavoro pubblico e privato), che ha richiesto l’audizione informale di rappresentanti Aiwa nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 1818 Murelli e C. 1885 De Maria, su “Disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento della produttività”.

 

Queste proposte di legge interessano diversi aspetti del Diritto del Lavoro, ma per sfera di competenza il parere di Aiwa ha riguardato i temi di welfare in azienda contenuti nell’Atto Camera 1818 a prima firma di Elena Murelli, presentata inizialmente il 2 maggio 2019. Nello specifico, l’oggetto dell’attenzione ha interessato la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, gli asili aziendali, il lavoro femminile, il welfare aziendale e i Pdr nel settore privato.

 

Per Aiwa è da apprezzare, innanzitutto, il mancato utilizzo nel documento dell’espressione “conciliazione vita-lavoro”, ormai superato per la forzata separazione delle due dimensioni. Per quanto riguarda la proposta di istituzione di asili aziendali, l’associazione crede che per rendere la norma maggiormente usufruibile bisognerebbe prevedere lo stesso vantaggio anche qualora l’asilo fosse organizzato da più aziende in rete, fermo restando il numero complessivo di lavoratori potenzialmente interessati pari a 250 (chiarendo che si tratta del numero dei dipendenti delle aziende, non di quello di coloro che si iscriverebbero al servizio).

 

Il valore assistenziale e sussidiario del welfare aziendale

 

L’articolo 10 dell’Atto Camera 1818, che tratta il welfare aziendale, è quello su cui Aiwa ha presentato più suggerimenti. L’interesse dei dipendenti delle aziende italiane verso misure di welfare che permettano loro di prendersi maggiormente cura degli animali domestici, per esempio, è molto elevato. “Questo non è soltanto dimostrato dalle tante richieste che riceviamo come Aiwa in questo senso, ma anche dai contenuti della recentissima Risoluzione 55/E pubblicata dalla Agenzia delle Entrate il 25 settembre 2020”, ha spiegato il Presidente di Aiwa Emmanuele Massagli, membro del Comitato Scientifico di Tuttowelfare.info.

 

“In quella sede l’Agenzia ha ribadito la non ricomprensione di queste spese nei beni e servizi di welfare, rispondendo a una domanda posta tramite interpello da quella che pare essere una media o grande azienda”, ha aggiunto. L’inserimento quindi delle spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti nei beni e servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dei dipendenti, per Massagli, permetterebbe di ampliare gli interventi a carattere sociale del welfare aziendale e di venire incontro ad una crescente richiesta dei beneficiari delle misure di welfare.

 

“In una fase come questa è fondamentale ribadire la natura sociale del welfare aziendale, nonché veicolare risorse su misure reputate importanti per tutta la società”, ha dichiarato Massagli. Sono stati presentati quindi due emendamenti all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che non comporterebbero costi aggiuntivi, e che permetterebbero di enfatizzare la dimensione assistenziale del welfare aziendale e spostare risorse dal privato verso la sanità pubblica e il Terzo settore. Si ricorda che l’articolo 51 del Tuir disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e le relative esclusioni dalla tassazione.

 

Gli ampliamenti all’articolo 51 del Tuir e un invito per gestire i Pdr

 

La prima proposta riguarda la destinazione delle risorse di welfare aziendale agli ospedali del Sistema sanitario nazionale (Ssn) e agli enti del Terzo settore già censiti dallo Stato. All’articolo 51 già citato è aggiunto quindi il seguente comma: “I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, agli enti destinatari del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 106 del 6 giugno 2016, accreditati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 111 del 3 luglio 2017, al Dipartimento della Protezione civile Italiana e al Ssn secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute”.

 

Il secondo parere prende in considerazione la cessione delle risorse di welfare aziendale tra dipendenti della stessa azienda quando vi siano certificate esigenze di cura, come già è permesso in materia di ferie e permessi. Si propone quindi di aggiungere questo comma all’articolo 51: “I lavoratori possono cedere a titolo gratuito la totalità o parte delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi come regolati dai precedenti commi 2 e 3 a lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che abbiano particolari esigenze di cura proprie o di familiari conviventi”.

 

Per i Pdr nel settore privato, invece, Massagli ha evidenziato che l’attuale crisi determinerà la mancata maturazione della maggior parte di premi detassabili da erogarsi nel 2021 in relazione agli indicatori 2020. Questo nodo, non noto al momento della presentazione della proposta di legge, depotenzia molto gli effetti della stessa. “Consigliamo, per la sola annualità 2021, di prevedere la possibilità di erogazione del premio in welfare e non in moneta – eventualità già permessa a normativa vigente in caso di raggiungimento degli obiettivi – anche quando non vi sia il superamento degli indicatori incrementali”, è il suggerimento di Aiwa.

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