Fondi pensione, arriva lo Iorp II

Fondi pensione, arriva lo Iorp II

Il 13 gennaio 2019 entrerà in vigore anche in Italia la nuova normativa comunitaria Iorp II, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Cosa cambia.

 

 

L’Europa è in profonda evoluzione nel campo della previdenza complementare. Italia compresa, dove dal 13 gennaio 2019 entrerà in vigore la direttiva comunitaria IORP II (Institutions for occupational retirement provision), relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Epap). Obiettivi: rafforzare il sistema di governance e di gestione del rischio, rimuovere alcune barriere che ostacolano l’attività transfrontaliera dei fondi pensione, definire l’obbligo di informativa posto a carico delle forme pensionistiche a vantaggio di aderenti, potenziali e beneficiari. La nuova normativa, 2016/2341, sostituirà integralmente la precedente datata 2003, che costituiva la principale fonte di armonizzazione tra modelli e schemi pensionistici della UE. Già ora gli Epap svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell’economia dell’Unione e nell’erogazione di prestazioni pensionistiche. Basti dire che, a oggi, hanno attivi per un valore di 2,5 trilioni di euro per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. «La nuova direttiva si fonda su due pilastri: il rafforzamento della struttura di governo delle forme pensionistiche e una maggiore trasparenza nei confronti degli aderenti/beneficiari», spiega Antonello Motroni, esperto di profili comunitari della previdenza integrativa per il Mefop, società costituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione.

 

Quali sono le principali novità introdotte da IORP II ?
In materia di governance sono: l’istituzione delle funzioni chiave in ambito di gestione dei rischi, revisione interna e attività attuariali, che potranno segnalare direttamente a Covip eventuali inadempimenti del CdA rispetto alle loro segnalazioni; la realizzazione con cadenza almeno triennale della valutazione interna dei rischi che dovrà essere inglobata nei processi decisionali e la definizione della politica di remunerazione per tutte le figure la cui attività avrà un impatto sul profilo di rischio della forma pensionistica.
L’Italia come si pone?
Per quanto attiene le previsioni sulla trasparenza nei confronti degli aderenti/beneficiari si può affermare che le norme UE convergano verso il virtuoso modello italiano. Relativamente ai profili di governance il recepimento potrebbe presentare maggiori complessità per via dell’esistenza di modelli già strutturati, anche su impulso dell’autorità di vigilanza. Tali modelli si sono dimostrati solidi durante le tensioni che negli anni scorsi hanno interessato i mercati finanziari nazionali e internazionali.  Premesso che una valutazione completa sull’impatto delle nuove regole di governance potrà essere espressa soltanto quando il recepimento avrà interessato anche la regolamentazione secondaria, già da ora si può auspicare che tale passaggio si fondi il più possibile sui modelli che i Fondi pensione hanno adottato, anche in ossequio a un principio di proporzionalità richiamato nella direttiva stessa.
La direttiva può contribuire a creare un mercato comunitario unico dei fondi pensione ?
Al pari di tutti gli altri provvedimenti UE anche la direttiva 2016/2341 punta a favorire l’armonizzazione della previdenza integrativa a livello comunitario. Si tratta però di un progetto ancora molto lontano dall’essere realizzato dato che i sistemi di secondo/terzo pilastro in essere negli stati membri sono parte dei sistemi di protezione sociale e delle regole sul mercato del lavoro sui quali si registra la competenza dei paesi membri. In aggiunta a ciò si tenga conto che la direttiva introduce l’istituto del trasferimento transfrontaliero, che potrebbe consentire allo stesso soggetto istitutore di concentrare i fondi pensione che ha creato per i propri dipendenti sparsi nei vari paesi UE in un unico schema.
L’aggregazione di fondi, invece,  può essere favorita?
Dalla implementazione  della nuova normativa potrà sicuramente arrivare uno stimolo all’aggregazione dei fondi pensione. L’implementazione del nuovo modello di governance richiederà investimenti che potrebbero incentivare fenomeni di aggregazione. Inoltre si prevede una soglia di 100 iscritti al di sotto della quale la Covip potrà esentare alcune categorie di Fondi pensione dall’adeguamento a parti della direttiva, soglia molto più bassa rispetto a quella oggi fissata da Covip per taluni profili normativi (es. regole in materia di adesione si applicano attualmente ai fondi preesistenti con almeno 5000 iscritti, gli stessi possono prevedere l’invio  de La mia pensione complementare su base volontaria)
Nella direttiva in recepimento sono presenti novità in materia ESG (approccio sostenibile degli investimenti) per i fondi pensione comunitari?
Sì. Il sistema di governance del Fondo pensione dovrà considerare i fattori ESG connessi alle attività e alle decisioni di investimento; la funzione di gestione dei rischi dovrà tenere conto nelle proprie valutazioni delle incognite ESG connesse al portafoglio di investimenti e la relativa gestione. Da ultimo, l’own risk assessment dovrà considerare, nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ESG, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti (compresi quelli relativi ai cambiamenti climatici, all’uso delle risorse e all’ambiente). Senza dimenticare quelli sociali e o connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

 

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