Decreto lavoro: l’INPS chiarisce su fringe benefit e bollette
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Decreto lavoro: l’INPS chiarisce su fringe benefit e bollette

Con la circolare 49/23 l’INPS ha messo ordine tra le disposizioni del decreto lavoro, facendo chiarezza sulle novità in tema di welfare e fringe benefit

 

 

Oltre ad alzare la soglia fino a 3000 euro, il decreto lavoro ha previsto che i fringe benefit potranno essere utilizzati, dagli aventi diritto, anche per il rimborso delle utenze domestiche. A esplicitarlo è stata l’INPS attraverso la circolare numero 49/23 dello scorso 31 maggio, con cui l’Istituto di Previdenza è tornato sulle decisioni prese dal governo con il cosiddetto decreto lavoro dello scorso primo maggio. La novità più grande riguarda il tetto sui fringe benefit, benefici accessori alla retribuzione erogati sotto forma di bonus esentasse, per i lavoratori dipendenti che abbiano dei figli (compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi  e quelli affidati), il cui limite è stato alzato per il solo 2023, da 258,23 a 3000.

 

L’istituto di previdenza, nello specifico, ha indicato come fringe benefit per chi beneficerà del nuovo tetto, anche “le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Ai dipendenti con figli sarà dunque consentito pagare le bollette con i fringe benefit, al contrario di quanto previsto per gli altri lavoratori, a cui verrà applicato il regime di esenzioni ordinario previsto dal TUIR all’articolo 51 comma 3, il quale prevede, “da un lato, una soglia di esenzione fino a 258,23 euro e, dall’altro, non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente”.

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