Decreto Lavoro: come evolve il tema della trasparenza
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Decreto Lavoro: come evolve il tema della trasparenza

Semplificazione e trasparenza sono due delle parole chiave che, almeno negli intenti, stanno guidando le modifiche normative relative al lavoro e alla contrattazione.

Un esempio concreto sono le modifiche al Decreto Trasparenza introdotte dal Decreto Lavoro in corso di approvazione alle Camere, che stanno facendo tornare a una dimensione di alleggerimento della “burocratizzazione” e a uno snellimento delle procedure e delle informazioni obbligatorie da fornire al lavoratore, che non potrà che migliorare lo stato attuale in cui il nostro Paese si era incagliato dopo l’entrata in vigore, il 13 agosto del 2022, del decreto Trasparenza (104/2022).



IL PASSO INDIETRO VIRTUOSO


Il Decreto Trasparenza, in nome probabilmente di un eccesso di zelo sugli obblighi di informativa obbligatoria, aveva di fatto portato alla produzione di contratti di lavoro con allegate decine di pagine che in buona parte riprendevano quanto già contenuto in testi legislativi e contrattuali di categoria. Una produzione per buona parte giudicata da molti osservatori come superflua o quantomeno inutilmente costosa e ridondante.

Tra le voci più autorevoli in materia c’è anche quella di Aldo Bottini, avvocato, partner dello Studio Toffoletto De Luca Tamajo e soci, specializzato in Diritto del Lavoro e docente della quarta edizione del master “Welfare manager” di Tuttowelfare previsto per i mesi di ottobre e novembre 2023.

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Con due importanti interventi nell’inserto Lavoro pubblicato recentemente da Il Sole 24 Ore, Bottini riepiloga la materia e, sebbene sollevi qualche perplessità sulla parte di procedure previste in modo automatizzato (che lasciano dubbi di incostituzionalità per eccesso di delega), promuove invece le modifiche in corso di delibera volte alla trasparenza e alla semplificazione delle informative.

COSA C’È DI BUONO

L’avvocato sottolinea come il Decreto Lavoro abbia ripristinato la possibilità di fornire al lavoratore buona parte delle informazioni previste con “l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina la materia. Una indubbia semplificazione degli oneri informativi a carico del datore, in linea con la direttiva e senza pregiudicare il diritto del lavoratore a essere informato sulle condizioni del suo rapporto”.
E poco conta che quest’obbligo venga meno per i rapporti di lavoro “con modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili che non hanno un orario programmato, ma in cui comunque il datore deve ancora informare su variabilità della programmazione del lavoro, sul minimo delle ore retribuite garantite, sulla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta, su ore e giorni di riferimento in cui svolgere le prestazioni, sul minimo di preavviso cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione e sul termine in cui può essere annullato l’incarico”.
Questa, commenta Bottini, è una “modifica marginale, circoscritta a rapporti in sostanza identificabili nel lavoro intermittente e che non modifica il giudizio positivo sull’intervento di semplificazione”.

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